Ecobonus 50%
Quei contribuenti i quali intervengono sugli edifici, tramite azioni di riqualificazione energetica, hanno diritto all’accesso alla detrazione delle spese che hanno sostenuto, sull’imposta per le persone fisiche sul reddito o sull’imposta delle società sul reddito (ossia l’IRES). Questa detrazione è chiamata Ecobonus.
Il bonus viene erogato, appunto, tramite relativa detrazione dalle imposte che si devono al fisco, in dieci rate per anno di pari importo.
La somma che deve essere portata in detrazione è variabile, a seconda del tipo di intervento e tra le spese che vengono ammesse alla detrazione, sono compresi i costi specifici per i lavori dell’intervento per il risparmio energetico, ma anche i costi per le prestazioni di tipo professionale, che sono necessarie a realizzare l’intervento stesso.
La Legge di Bilancio pubblicata il 30 dicembre 2020, proroga per tutto l’anno 2021 le condizioni di accesso ai relativi benefici fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
È stata così confermata la validità della detrazione Irpef oppure Ires per i lavori di risparmio energetico nella misura del 65% oppure del 50%; allo stesso tempo, sono state confermate le modalità di applicazione in vigore in precedenza, con l’efficacia che è estesa fino al 31 dicembre del 2021.
Importi massimi che possono essere detratti per tipo di intervento:
- Riqualificazione energetica degli edifici – 100 mila euro – 65%
- Coibentazione edifici – 60 mila euro – 65%
- Sostituzione di finestre – 60 mila euro – 50%
- Pannelli solari installati per produrre acqua calda sanitaria – 60 mila euro – 65%
- Impianti di climatizzazione per l’inverno sostituiti – 30 mila euro – 50-65%
- Schermature solari – 60 mila euro – 50%
- Impianti climatizzanti con alimentazione da biomasse – 30 mila euro – 50%
- Dispositivi per il controllo remoto, come per esempio nel caso del riscaldamento o della climatizzazione – Senza limite – 65%
Documentazione per l’ENEA
Entro il termine di 90 giorni dalla chiusura lavori (cioè dalla data di rilascio della Dichiarazione di Conformità) per usufruire dell’EcoBonus è necessaria la trasmissione all’ENEA della scheda informativa sugli interventi che si sono realizzati, necessariamente redatta secondo lo specifico schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo.